IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1853/1998,
 proposto  da  Elena  Repossini,  Fabio Gianluigi Beccalli, Maria Rosa
 Zanoni, Maria  Grazia  Scudeler,  Mario  Molteni,  Daniela  Radaelli,
 Cinzia  Chiappella,  Maria  Lazzeri,  Sergio  Bertoncini, e Antonella
 Cortellezzi rappresentati e  difesi  dall'avv.  Lorenzo  Lamberti  ed
 elettivamente  domiciliati  presso  lo studio del medesimo in Milano,
 via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro  l'Azienda  ospedaliera  ospedale  Luigi  Sacco di Milano in
 persona del direttore generale pro-tempore, costituitasi in  giudizio
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Vincenzo Avolio ed elettivamente
 domiciliata presso la studio  del  medesimo  in  Milano,  viale  Gian
 Galeazzo,  16; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio, per
 l'annullamento:
     della deliberazione n. 208 del 20 marzo 1998  avente  ad  oggetto
 "provvedimenti in merito all'istituzione del consiglio dei sanitari";
     dell'avviso  del  24  marzo  1998, di indizione dell'elezione del
 consiglio dei sanitari dell'azienda  ospedaliera;
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e in particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di  voto  della
 commissione  elettorale;  e  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6,  comma  3,  della
 legge  regionale  30 gennaio 1998, nonche', ove occorra, dell'art. 1,
 comma 1,  lett.  d), legge 23 ottobre 1992  n.  421  e  dell'art.  3,
 comma 12, del d.lgs.  30 dicembre 1992 n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D.  Giordano,  gli  avv.  Lamberti  per  i  ricorrenti  e  Avolio per
 l'azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le elezioni per  la  costituzione  del  consiglio  dei  sanitari,  ha
 escluso  dall'elettorato  attivo e passivo la categoria professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia,  disparita'  di
 trattamento  e  travisamento  dei  presupposti; gli stessi denunciano
 altresi' l'illegittimita' costituzionale della  normativa  statale  e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del  diritto  di  voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda  intimata  si  e' costituita in giudizio per sostenere la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   I ricorrenti hanno insistito, con  memoria  5  febbraio  1999,  per
 l'acoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e'
 stata indetta la procedura elettorale per  l'elezione  del  consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per  la  nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3.  -  Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo
 e' stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine,  tra
 l'altro,  di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale  nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le   attivita'
 tecnico-sanitarie  da  un consiglio dei sanitari, composto da medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza  medici  ed
 altri  operatori  sanitari  laureati,  nonche' una rappresentanza del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida comunque all'autonomia regionale il compito  di  "definire  il
 numero  dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita' di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2,  che  disciplina  istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto qui interessa, l'art. 4,  primo  comma,  stabilisce  che
 l'organo  e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non
 medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese  nelle
 tabelle  B  (farmacisti),  D  (biologi),  E  (chimici), F (fisici), G
 (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R.    n.
 761/1979;  3  operatori professionali in rappresentanza del personale
 infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori  professionali  in
 rappresentanza  del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.